REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL’AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA CINQUE TERRE
(Decreto del 20/07/2011, n. 189)
Art. 1
E’ istituita, d’intesa con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’area naturale marina protetta denominata “Cinque Terre”.
Art. 2
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l’area naturale marina protetta “Cinque Terre” è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine
Punto 1 44° 09′. 01 N 09° 37′. 12 E
Punto 2 44° 08′. 62 N 09° 36′. 55 E
Punto 3 44° 07′. 63 N 09° 37′. 69 E
Punto 4 44° 07′. 63 N 09° 38′. 96 E
Punto 5 44° 04′. 45 N 09° 43′. 59 E
Punto 6 44° 05′. 53 N 09° 44′. 93 E
Art. 3
Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e all’art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’area naturale marina protetta “Cinque Terre”, in particolare, persegue:
a. la protezione ambientale dell’area marina interessata;
b. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
c. la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell’area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d. l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
e. la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area;
f. la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell’area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell’ambito dell’azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei Comuni di Vernazza, Rio Maggiore, Monterosso al Mare e Levanto.
Art. 4
All’interno dell’area naturale marina protetta “Cinque Terre”, per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all’interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell’area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell’art. 19, 3° comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
All’interno dell’area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale, che comprende:
il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
Punto 7 44° 08′. 61 N 09° 37′. 44 E
Punto 8 44° 08′. 42 N 09° 37′. 26 E
Punto 9 44° 08′. 01 N 09° 37′. 60 E
Punto 10 44° 07′. 84 N 09° 38′. 31 E
Punto 11 44° 08′. 12 N 09° 38′. 57 E
Punto 12 44° 08′. 21 N 09° 38′. 36 E
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:
a. l’accesso al personale dell’Ente Gestore, per attività di servizio e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
b. le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dall’Ente Gestore, secondo percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
c. l’ormeggio dei natanti per le attività di cui sopra;
d. la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura dell’Ente Gestore;
e. l’accesso, ma non l’ormeggio e l’ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di motore, il cui numero sarà regolamentato dall’Ente Gestore.
In tale zona è, invece, vietata qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale.
Zona B di riserva generale che comprende:
il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
Zona B (Mesco)
Latitudine Longitudine
Punto 13 44° 08′. 94 N 09° 37′. 12 E
Punto 14 44° 08′. 75 N 09° 36′. 88 E
Punto 15 44° 07′. 77 N 09° 37′. 69 E
Punto 16 44° 07′. 77 N 09° 38′. 34 E
Punto 17 44° 08′. 47 N 09° 38′. 96 E
Punto 18 44° 08′. 64 N 09° 38′. 60 E
Zona B (Montenegro)
Latitudine Longitudine
Punto 19 44° 05′. 75 N 09° 44′. 38 E
Punto 20 44° 05′. 75 N 09° 44′. 09 E
Punto 21 44° 05′. 50 N 09° 43′. 77 E
Punto 22 44° 05′. 16 N 09° 44′. 33 E
Punto 23 44° 05′. 54 N 09° 44′. 83 E
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:
a. la navigazione a natanti ed imbarcazioni, a velocità ridotta;
b. l’ormeggio di natanti ed imbarcazioni per attività di servizio e di ricerca scientifica autorizzata;
c. l’ormeggio di natanti ed imbarcazioni private, in zone appositamente predisposte dall’Ente Gestore;
d. la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali (reti da posta, circuizione con imbarcazioni entro i 10 metri di l.f.t.) ai pescatori professionisti dei Comuni inclusi nell’area naturale marina protetta;
e. le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali e degli organismi marini;f. la balneazione;
g. la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.
In tale zona è, invece, vietata la pesca a strascico nonché la pesca subacquea.
Zona C di riserva parziale che comprende:
il residuo tratto di mare, all’interno del perimetro dell’area naturale protteta, come delimitato al precedente articolo 2.
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, l’attività di pesca professionale, pesca sportiva e pesca subacquea potranno essere regolamentate dall’Ente Gestore.
Art. 5
La gestione dell’area naturale marina protetta “Cinque Terre” sarà affidata all’Ente Parco Nazionale delle “Cinque Terre”, non appena costituito ai sensi dell’art. 4 della legge 8 ottobre 1997 n. 344. Nelle more, l’Ispettorato Centrale Difesa Mare provvederà agli adempimenti di legge in gestione diretta ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dell’art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 6
All’onere derivante dalle prime spese relative all’istituzione dell’area naturale marina protetta “Cinque Terre” si fa fronte, per l’installazione dei segnalamenti e quant’altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell’area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con Lit. 135.000.000 a gravare sul Capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente, nonché con la somma iniziale di Lit. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente, entrambe per l’esercizio finanziario 1997.
Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo Capitolo 4637, la somma non inferiore a Lit. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.
Art. 7
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell’area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dall’art. 19, 5° comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nei termini consentiti dall’eventuale Convenzione di affidamento dell’area protetta medesima all’Ente delegato e comunque non oltre 180 giorni dall’approvazione di tale Convenzione.Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l’istituzione da parte del Ministro dell’ambiente di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all’Ente Gestore e alla Commissione di riserva.
Art. 8
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5